Accesso Civico
L’accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative.
- Accesso documentale
Art. 22 L.241/90.
In presenza di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. - Accesso civico c.d. semplice
Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/13, modificato dal D.Lgs. 97/16.
“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione”. - Accesso civico c.d. generalizzato
Art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/13, fermo restando il rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall’art. 5bis, c. 1-3, del Decreto.