Accesso Civico

Accesso Civico

L’accesso civico  (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative.

  1. Accesso documentale
    Art. 22 L.241/90.
    In presenza di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
  2. Accesso civico c.d. semplice
    Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/13, modificato dal D.Lgs. 97/16.
    “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione”.
  3. Accesso civico c.d. generalizzato
    Art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/13, fermo restando il rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall’art. 5bis, c. 1-3, del Decreto.

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Allegati

Mod.1: Richiesta Accesso agli Atti documentale

Mod.2: Accesso civico semplice

Mod.3: Accesso civico generalizzato

Regolamento accesso civico 24.12.18